"Decreto Natale", ecco le misure previste nel Decreto Legge del 18 dicembre

Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo

Data di pubblicazione:
19 Dicembre 2020
"Decreto Natale", ecco le misure previste nel Decreto Legge del 18 dicembre

Entra in vigore da oggi 19 dicembre il decreto di Natale con le nuove misure di contenimento del Covid-19. Il provvedimento approvato nel Consiglio dei ministri di ieri sera conferma il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino, con la possibilità di spostamento fuori casa nei giorni festivi e prefestivi una sola volta nella stessa giornata verso abitazioni private, per un massimo di due persone, che siano amici o parenti non conviventi. A questi possono aggiungersi i ragazzi i figli sotto i 14 anni e le persone non autosufficienti.

Previste multe da 400 a 1.000 euro per chi viola le disposizioni previste, per esempio in caso di spostamenti che non siano giustificati da motivi di lavoro, salute o urgenze. Concessi gli spostamenti tra piccoli Comuni sotto i 5 mila abitanti, per un massimo di 30 km, ma non verso i capoluoghi di provincia.

Misure speciali dal 24 dicembre al 6 gennaio, con zona rossa nei festivi e prefestivi e zona arancione nei restanti giorni. Deroghe per gli spostamenti, coprifuoco sempre alle 22

Segnaliamo che il decreto-legge 172/2020 del 18 dicembre, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.313 del 18 dicembre e in vigore dal 19 dicembre, va a rinforzare le misure anti-Covid per il periodo natalizio configurando:

  • una zona rossa nazionale dal 24 dicembre al 6 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre; 1, 2, 3, 5, 6 gennaio).
  • una zona arancione nazionale per gli altri giorni feriali (28, 29 e 30 dicembre; 4 gennaio).

Resta inoltre il divieto, nei giorni 'rossi', di muoversi in più di due persone, in deroga al blocco della circolazione. Di fatto, si potranno invitare a pranzo due persone senza contare gli under 14. Il coprifuoco resta invece alle 22. Letteralmente, nell'art.1 si legge che "lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le 22 verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi".

Giorni rossi

  • ci si potrà spostare solo per motivi di lavoro, salute e necessità, al netto delle deroghe dei due invitati (dentro la Regione) e servirà comunque l'autocertificazione;
  • chiusi ristoranti, bar e negozi, ai quali è consentito l'asporto e il delivery (consegne a domicilio);
  • aperte farmacie e supermercati, negozi di alimentari, di prima necessità, farmacie e parafarmacie, parrucchieri e barbieri.

Giorni arancioni

  • ci si potrà spostare esclusivamente all'interno del proprio comune senza giustificarne il motivo;
  • sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione massima di 5.000 abitanti verso località distanti non più di 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • rimangono chiusi bar e ristoranti tranne che per asporto e consegne a domicilio;
  • negozi aperti fino alle 21;
  • aperte farmacie e supermercati.

Le sanzioni

Sono sempre quelle previste dall'art. 4 del decreto-legge 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 35/2020, che vanno dai 400 a 1.000 euro di multa.

I ristori

Il decreto, infine, prevede lo stanziamento di 645 milioni di euro da destinare al ristoro immediato delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che vedranno un calo del fatturato a causa delle misure disposte a tutela della salute.

Tali attività riceveranno un contributo pari a quello già ottenuto in seguito all’approvazione del cosiddetto “decreto rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

 

In allegato il Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale e le slide riassuntive.

Ultimo aggiornamento

Giovedi 09 Marzo 2023