Accesso agli atti documentale

Data di pubblicazione:
09 Luglio 2021
  • Cos'è l'Accesso agli Atti 

Il Comune assicura l'accesso documentale (ex 241/1990) alle informazioni in suo possesso, attraverso la collaborazione dei Responsabili di Procedimento degli uffici competenti.
La finalità dell'accesso documentale è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà partecipative e/o difensive che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.

ll diritto di accesso è assicurato ai soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesto l'accesso. 

E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa".(art. 22 comma 2 L. 241/90). 

  • Modalità di presentazione dell'istanza

Formale: richiesta scritta di documenti per i quali occorra fare una ricerca oppure occorra valutare se il richiedente interessato abbia diritto di accesso al documento richiesto.
La richiesta di accesso va presentata utilizzando il modulo presente al seguente link  debitamente compilato e può essere consegnato di persona al Comune o direttamente ai servizi che detengono i dati, le informazioni o i documenti.
In alternativa, il modulo compilato e sottoscritto, può essere inviato al Comune o direttamente ai servizi per posta (ordinaria o raccomandata), e-mail (protocollo@comune.manoppello.pe.it), PEC (comunemanoppelloprotocollo@legalmail.it) unitamente alla fotocopia della carta d'identità del richiedente, oppure tramite il sistema SPID. 

Informale: richiesta verbale di documenti amministrativi o copia di atti immediatamente disponibili. E' possibile richiedere informalmente, anche tramite telefono e posta elettronica, delibere di consiglio e giunta e gli atti esposti all'albo pretorio o copia di regolamenti comunali e Statuto.

  • Termine di procedimento

ll procedimento di accesso si conclude con provvedimento espresso e motivato entro 30 gg dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza ai controinteressati per consentire agli stessi eventuale opposizione. 

Entro 30 giorni il Responsabile comunica al cittadino la sede e l'orario dell'ufficio al quale rivolgersi per visionare o ritirare il documento richiesto. Nel caso in cui venga negato o differito l'accesso all'atto richiesto, il cittadino entro 30 gg puo' presentare ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) oppure chiedere, nello stesso termine al difensore civico regionale competente per ambito territoriale che sia riesaminata la suddetta determinazione ai sensi dell'art. 25 comma 4 della Legge 241/90.

  • Note

Le richieste d'Accesso che riguardano pratiche edilizie (concessioni, permessi di costruire, DIA, certificati di conformità edilizia e agibilità, disegni o altra documentazione edilizia) e atti della Polizia Locale sono da presentare direttamente ai servizi competenti. 

  • Normativa di riferimento

Legge n. 241 del 1990 D.Lgs. 33/2013
Legge n. 340 del 24 novembre 2000 articolo 15
Legge n. 15 del 2005
Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n° 184
Regolamento Comunale per l'esercizio del diritto d'accesso agli atti amministrativi (Deliberazione comunale n° 20161/240 del 3/11/2006 )
D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 (nuovo codice del processo amministrativo)

Legge n. 120 del 2020 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale)

 

Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 30.12.1997

 

Ultimo aggiornamento

Lunedi 29 Gennaio 2024